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Tutto quello che devi sapere quando assumi una badante: lettera d’assunzione, periodo di prova e vitto e alloggio

Il Contratto Collettivo Nazione del Lavoro domestico

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (o CCNL) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico è nel diritto italiano il contratto collettivo che regola, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico tra lavoratore e datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di contratto badanti:

Si può assumere una badante a tempo determinato o a tempo indeterminato, ciò dipende dalla durata del contratto. Inoltre, se si fa riferimento alla tipologia di assistenza, questa può essere in convivenza, full time (40 ore), part time (inferiori alle 40 ore), in presenza notturna e in assistenza notturna.

A cosa serve la lettera di assunzione? Chi la deve firmare e entro quando? 

La lettera di assunzione è il documento che figura come contratto individuale di lavoro e in quanto espressione della volontà delle parti (la famiglia da un lato, il lavoratore dall’altro) di intraprendere un rapporto lavorativo, è necessaria affinché l’assunzione del lavoratore avvenga ai sensi di legge.

La lettera di assunzione deve recare la firma del datore di lavoro e del lavoratore, deve essere scambiata tra le parti e va firmata entro e non oltre il giorno d’inizio del rapporto di lavoro.

Quanto dura il periodo di prova?

Il periodo di prova è di 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori conviventi (indipendentemente dal livello di inquadramento) e per quelli inquadrati nei livelli D e DS. Per i rapporti di lavoro non in convivenza di inquadramento differente dal D e dal DS (come i livelli BS e CS) è di 8 giorni di lavoro effettivo. 

Rischi e sanzioni per badante in nero

Il datore di lavoro che omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all’Inps di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro, è passibile di una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro per ogni comunicazione ritardata o omessa. Per il settore domestico, si applica la maxisanzione da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Per quanto riguarda invece il versamento dei contributi, nel caso in cui il datore non paghi i contributi perché ha omesso la denuncia di assunzione o dichiara il falso, verrà emessa una sanzione che varia in base a come il mancato versamento sia stato portato alla conoscenza degli enti preposti.

Obblighi del datore di lavoro

Vitto e Alloggio

In caso di rapporto di lavoro con una badante convivente, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un alloggio idoneo assicurando un’alimentazione sana e sufficiente. La spesa per i pasti sia dell’assistito sia della badante sono a carico del datore di lavoro. In alternativa, il datore di lavoro dovrà corrispondere il valore monetario da CCNL:

  • 2,03€ sia per il pranzo e/o la colazione che per la cena;
  • 1,75 € per l’alloggio o 5,81€ come totale di indennità giornaliera di vitto e alloggio. Tuttavia, questa è una prassi quasi mai adottata in quanto solitamente si preferisce permettere al lavoratore convivente di beneficiare di vitto e alloggio.

La badante convivente ha diritto ad avere una stanza a uso esclusivo, che deve poter utilizzare anche nei momenti di riposo. Se non si dispone di una camera da dedicare all’uso della badante, si possono prevedere altre forme di accordo, fermo restando che ogni soluzione deve essere messa per iscritto sul contratto e retribuita. Per esempio, la famiglia potrebbe permettere alla badante di dormire in salotto retribuendo 100€ in più al mese a causa dell’assenza di una stanza a uso esclusivo.

Residenza  

Nel caso in cui la badante convivente abbia una propria residenza, non è necessario che faccia richiesta per prenderla a casa dell’assistito. Nel caso in cui, invece, la badante chieda al datore di lavoro di poter prendere la residenza a casa dell’assistito vi sono due casi in cui il datore non può sottrarsi dal concedere la residenza alla lavoratrice:

  • la colf o badante non ha altra residenza in Italia;
  • la colf o badante ha ancora residenza dal datore precedente con il quale ha cessato il rapporto.

In questi due casi il datore non può quindi opporsi all'iscrizione all'anagrafe da parte della collaboratrice ma può solo, se non è d'accordo, decidere di non stipulare il contratto e di non iniziare il rapporto di lavoro.

Retribuzione badante in caso di ricovero ospedaliero dell’assistito

Nei casi di ricovero per breve termine, la badante (salvo diversi accordi con il datore di lavoro) va remunerata in quanto l’assenza dal luogo di lavoro non dipende da una mancata disponibilità della lavoratrice. Spesso in questi casi i datori di lavoro chiedono, se possibile, alla badante di recarsi in ospedale per continuare a prendersi cura dell'assistito o, in alternativa, di occuparsi della cura della casa.

Diritti e doveri del lavoratore

Se la badante è extracomunitaria, ovvero proveniente da Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, è necessario che sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità per poter intraprendere un rapporto lavorativo domestico. 

Pausa giornaliera 

La badante convivente ha diritto a due ore di pausa giornaliere (in cui può lasciare l’abitazione dell’assistito). Al personale convivente inoltre, dovranno essere garantite undici ore di riposo consecutivo nell’arco della stessa giornata. Infine, la badante convivente ha diritto a 36 ore di riposo settimanale in cui può allontanarsi dal domicilio dell’assistito (solitamente collocate il sabato pomeriggio e la domenica, ma famiglia e badante possono stabilire diversamente purché lo indichino sulla lettera di assunzione).

Per quanto riguarda i lavoratori non in convivenza, questi hanno diritto ad almeno un’ora di pausa dopo 6 ore di lavoro consecutive.

Permessi retribuiti 

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per visite mediche documentate, rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro. Inoltre, il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. Infine, al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente.

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