Termini e condizioni / Condizioni Ricerca e Selezione

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E SUPPORTO CONTINUATIVO

I presenti termini di utilizzo costituiscono il contratto (il “Contratto”) tra epiCura Srl (d’ora in poi anche “epiCura”o la “Società”), Agenzia per la Ricerca e Selezione del Personale autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Autorizz. ANPAL/0000011 del 17/02/2023 - con sede legale in Torino, Via Mercantini 5, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 11744440014, e il soggetto (il “Cliente”) che incarica epiCura dell’espletamento del Servizio (come definito in seguito) a favore del familiare da assistere (l’“Assistito”). Qualora il soggetto che sottoscrive il rapporto di lavoro in quanto datore (il “Datore di lavoro”) con il Badante (come definito in seguito) sia una persona diversa dal Cliente e dall’Assistito, le presenti condizioni si applicano anche al Datore di lavoro. 

Cliente ed epiCura, d’ora in poi, congiuntamente, anche definite le “Parti”.

Art. 1 – Oggetto

Il Contratto ha come oggetto l’organizzazione e la gestione di un piano di assistenza domiciliare non sanitaria a favore dell’Assistito, come meglio specificato al successivo Art. 3 (il “Servizio”) dove le prestazioni professionali di socio-assistenza sono erogate da un assistente domiciliare (l’“Assistente domiciliare” o il “Badante”).

Si precisa che il rapporto di lavoro verrà instaurato direttamente tra il Datore di lavoro, quale datore di lavoro privato, e il Badante, quale lavoratore, con esclusione di epiCura da ogni controversia dovesse sorgere in ragione e/o per causa di tale rapporto di lavoro. Il CCNL che sarà applicato al rapporto in essere tra Datore di Lavoro e Badante è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del lavoro domestico sottoscritto in data 8 settembre 2020.

Per avere maggiori informazioni sulle mansioni del Badante, così come previste dal CCNL di riferimento, visita le nostre FAQ.

Art. 2 – Obblighi del Cliente

Il Cliente, in quanto rappresentante della famiglia che usufruisce dell’assistenza domiciliare - , anche per conto del Datore di lavoro, se differente - si impegna a sottoscrivere con l’Assistente domiciliare un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto delle norme dettate dal vigente CCNL, e a garantire il rispetto di tutte le normative in ambito previdenziale e assicurativo.

In caso di servizio in convivenza, il Cliente - , anche per conto del Datore di lavoro, se differente -  si impegna a mettere a disposizione del Badante un alloggio dignitoso e consono alle esigenze di una persona che vi abita con continuità, garantendo allo stesso anche la somministrazione dei pasti così come previsto dal vigente CCNL, assicurando un’alimentazione sana, equilibrata e sufficiente.

Il Cliente assicura che esso stesso, l’Assistito, il Datore di lavoro e gli altri familiari manterranno nei confronti dell’Assistente domiciliare un comportamento rispettoso e decoroso, evitando qualsiasi situazione di imbarazzo o mancanza di rispetto nei confronti dell’Assistente domiciliare. Il Cliente si impegna anche a segnalare prontamente alla Società qualsivoglia comportamento lesivo della dignità altrui eventualmente tenuto dal Badante durante l’esecuzione della sua attività lavorativa.

Il Cliente - , anche per conto del Datore di lavoro, se differente - comprende e accetta che sarà necessario delegare un consulente del lavoro, dotato di tutte le autorizzazioni necessarie nonché iscritto al relativo Albo, alla gestione del rapporto di lavoro domestico intercorrente con il Badante, compreso lo svolgimento di tutti gli adempimenti nei confronti dell’INPS e di tutti gli altri enti preposti. Si precisa che epiCura non possiede alcuna autorizzazione per agire come consulente del lavoro e, di conseguenza, non si occuperà direttamente di redigere documenti o comunicare con gli enti preposti alla gestione del rapporto di lavoro intercorrente tra il Datore di lavoro e il Badante.

Il Cliente - , anche per conto del Datore di lavoro, se differente - si impegna a comunicare alla Società, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, eventuali modifiche inerenti agli orari di lavoro osservati dal Badante durante il mese in corso, con l’obiettivo di permettere ai consulenti del lavoro delegati dal Cliente l’elaborazione del corretto cedolino paga del Badante entro le tempistiche previste. Le modifiche da comunicare riguardano ferie, permessi, straordinari, assenze non retribuite o periodi di malattia/infortunio eventualmente goduti o utilizzati dal Badante. Si precisa che, qualora non pervenisse alcuna segnalazione alla Società entro il giorno 25 di ogni mese, il mese di lavoro si intenderà come trascorso senza modifiche e il cedolino paga verrà elaborato in base alle informazioni previste dal contratto. Una volta che il cedolino paga sarà stato elaborato, non sarà più possibile far pervenire alcuna modifica che, dunque, potrà essere solo ricompresa nell’elaborazione del cedolino paga del mese successivo.

Art. 3 – Obblighi della Società

La Società si impegna a far sì che i consulenti del lavoro delegati dal Cliente assistano il Cliente - , e/o il Datore di lavoro, se differente - per tutta la durata del Contratto e si occupino, in nome e per conto del Cliente e della sua famiglia, delle seguenti attività:

  • Redazione e attivazione del contratto con il Badante previ firma e consenso del Cliente, - , e/o del Datore di lavoro, se differente - o di suo delegato
  • Comunicazioni a tutti gli enti coinvolti (a titolo di esempio, INPS) dell’inizio del rapporto di lavoro con il Badante
  • Elaborazione periodica del cedolino paga del Badante
  • Elaborazione periodica dei documenti per il versamento dei contributi previdenziali
  • Elaborazione della certificazione annuale dei redditi del Badante

epiCura si impegna altresì a garantire, per tutta la durata del Contratto, la ricerca e la selezione gratuita di un nuovo profilo nel caso in cui il Badante inizialmente in forze cessasse di lavorare a causa di dimissioni o licenziamento per giusta causa, oltre a quanto previsto ai successivi Art. 4 e 5. Questa garanzia è soggetta ad una politica di “utilizzo ragionevole” da parte del Cliente: le richieste di sostituzione devono essere fondate su motivazioni reali e oggettive e devono avvenire ad una frequenza ragionevole. La Società si riserva il diritto di interrompere la concessione di tale garanzia qualora ravvisasse la mancanza di ragionevolezza nel suo utilizzo da parte del Cliente.

La ricerca e la selezione di un profilo sostitutivo, in qualunque caso essa venga richiesta dal Cliente, implica l’espletamento di una serie di attività, dall’analisi del database all’avvio della ricerca, all’organizzazione dei colloqui conoscitivi fino alla presentazione in famiglia del candidato. Il Cliente comprende e accetta che tale procedura richiede tempistiche tecniche e rinuncia fin d’ora a qualunque pretesa di un inserimento immediato del nuovo Badante nel contesto familiare.

Il Cliente si impegna a incontrare il candidato individuato dalla Società entro e non oltre 5 giorni lavorativi a partire dal momento in cui la Società abbia notificato al Cliente l'individuazione di un profilo idoneo. Qualora ciò non avvenisse, epiCura sarà automaticamente liberata da qualunque obbligo originariamente previsto dal Contratto e il Cliente dovrà corrispondere alla Società una penale di €250,00 (duecentocinquanta/00) a copertura dei costi della nuova ricerca effettuata, resa vana, per colpa imputabile al Cliente.

In deroga a quanto previsto dal successivo Art. 8, nel caso in cui il Cliente dichiarasse di voler usufruire della ricerca gratuita di un nuovo profilo in sostituzione del Badante e, successivamente all’avvio da parte della Società delle procedure di ricerca e selezione a ciò finalizzate, decidesse di recedere dal Contratto, il Cliente dovrà corrispondere alla Società una penale di €250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 4 – Malattia e infortunio

In caso di infortunio sul lavoro o malattia che impediscano al Badante di procedere con la regolare attività assistenziale presso l’Assistito per un periodo non inferiore ai 4 giorni, la Società si impegna, ove richiesto esplicitamente dal Cliente- , e/o dal Datore di lavoro, se differente -, a ricercare gratuitamente un Badante sostituto. epiCura organizzerà dunque, senza ulteriori esborsi da parte del Cliente, una nuova ricerca e selezione di personale sulla base delle sue esigenze con l’obiettivo di individuare, ove possibile, in tempi ragionevoli un candidato in linea con le aspettative del Cliente, in modo da poter procedere alla sostituzione per il periodo necessario.

Per avere maggiori informazioni sul funzionamento di malattia e infortuni all’interno del CCNL di riferimento, visita le nostre FAQ.

Art. 5 – Ferie del Badante

Nel caso di periodo di ferie consecutive godute dal Badante non inferiore ai 14 giorni di calendario, la Società si impegna, ove richiesto esplicitamente dal Cliente- , e/o dal Datore di lavoro, se differente -, a ricercare gratuitamente un Badante sostituto. epiCura organizzerà dunque, senza ulteriori esborsi da parte del Cliente, una nuova ricerca e selezione di personale sulla base delle sue esigenze con l’obiettivo di individuare, ove possibile, in tempi ragionevoli un candidato in linea con le aspettative del Cliente, in modo da poter procedere alla sostituzione per il periodo necessario. 

Al fine di agevolare i lavori, il Cliente - , anche per conto del Datore di lavoro, se differente - si impegna a richiedere alla Società la ricerca del Badante sostituto con almeno 30 giorni solari di anticipo rispetto al giorno in cui è previsto che il Badante titolare inizi il periodo di ferie.

Per avere maggiori informazioni sul funzionamento delle ferie all’interno del CCNL di riferimento, visita le nostre FAQ.

Art. 6 – Tariffe e composizione del Servizio

Tariffe per accedere al Servizio:
- €300 (IVA incl.) bimestrali nel caso in cui il Servizio si applichi a rapporti contrattuali tra Datore di lavoro e Badante che prevedano:

  • la convivenza del Badante presso il domicilio dell’Assistito
  • la prestazione di assistenza esclusivamente notturna
  • la prestazione di assistenza esclusivamente durante i week-end, come servizio integrativo rispetto a un esistente rapporto di lavoro già in vigore con un altro assistente domiciliare durante la settimana
  • qualunque tipologia di rapporto a tempo determinato tra Datore di lavoro e Badante 

- €200 (IVA incl.) bimestrali nel caso in cui il Servizio si applichi a rapporti contrattuali tra Datore di lavoro e Badante che prevedano:

  • la NON convivenza del Badante presso il domicilio dell’Assistito e, al contempo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

A seconda della tipologia di rapporto contrattuale in vigore tra Datore di lavoro e Badante, il Cliente si impegna a corrispondere alla Società la tariffa indicata osservando le scadenze descritte al successivo Art. 7. Tale tariffa rappresenta un esborso a forfait a copertura dei seguenti costi:

  • Prestazioni del consulente del lavoro
  • Costi di apertura del contratto
  • Costi per l’elaborazione dei cedolini paga e dei moduli per il pagamento dei contributi previdenziali
  • Ricerca e selezione dei profili per sostituzioni temporanee o definitive del Badante titolare

Per “Bimestre di Servizio” si intende il periodo indivisibile di 2 mesi (60 giorni solari) che decorre dal giorno di attivazione del Servizio, all’interno del quale il Cliente ha diritto a ricevere le prestazioni che compongono il Servizio. Non è possibile usufruire del Servizio per periodi di durata inferiore a un bimestre.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Il pagamento ha cadenza bimestrale anticipata, e verrà saldato all’inizio di ogni Bimestre di Servizio. 

Il Cliente ha la possibilità di impostare un pagamento ricorrente automatico (con carta di debito/credito o tramite domiciliazione bancaria con mandato SEPA) o, in alternativa, di effettuare il pagamento manualmente di volta in volta tramite bonifico bancario. Per i pagamenti effettuati manualmente tramite bonifico bancario viene applicata una maggiorazione amministrativa di €20,00 (venti) per pagamento, a copertura dei maggiori costi di gestione connessi alla lavorazione di pagamenti manuali. 
Per i pagamenti ricorrenti automatici epiCura si avvale della piattaforma Stripe che accetta le principali carte di credito e debito.
Stripe è una piattaforma esterna per i pagamenti online che consente di effettuare pagamenti con bancomat, carta ricaricabile o carta di credito, domiciliazioni bancarie con mandato SEPA.. È una soluzione sicura e rapida: i pagamenti vengono elaborati praticamente all'istante.

Stripe supporta il 3D Secure per qualsiasi pagamento e risponde ai requisiti più severi in fatto di sicurezza online.

Stripe è certificato come provider di servizi conforme allo standard PCI, livello 1.

Nel caso in cui il Cliente non abbia impostato un pagamento ricorrente automatico, la Società invierà al Cliente la richiesta di pagamento entro i primi 5 (cinque) giorni dall’inizio del Bimestre di Servizio.

In ogni caso il Cliente si impegna a saldare alla Società tutto quanto dovuto entro il 7° (settimo) giorno del Bimestre di Servizio. Il Cliente riceverà mensilmente copia del cedolino paga del Badante e, trimestralmente, il modulo di versamento dei contributi previdenziali.

Il Cliente riceverà bimestralmente la fattura della Società per il Servizio goduto, previa comunicazione da parte del Cliente delle informazioni necessarie alla Società per emettere fattura.

Ricordiamo che qualora i pagamenti non dovessero arrivare entro i termini stabiliti o dovessero arrivare solo parzialmente, epiCura sospenderà il Servizio fino al saldo di quanto dovuto e non assicurerà  lo svolgimento delle attività previste dal Servizio.

Art. 8 – Recesso

Il Cliente può liberamente recedere dal Contratto comunicandolo all’indirizzo e-mail admin@epiCura.it. Come previsto dal successivo Art. 9, verrà addebitato al Cliente un importo per l’espletamento delle pratiche burocratiche di chiusura. 

Resta inteso tra le Parti che il Servizio si intende prestato in maniera indivisibile per un bimestre. L’eventuale recesso dal Contratto avrà effetto a partire dal primo giorno successivo a quello di scadenza dell’ultimo Bimestre di Servizio regolarmente acquistato e pagato. Il Cliente che effettua il recesso potrà dunque continuare a beneficiare del Servizio fino alla naturale scadenza dell’ultimo Bimestre di Servizio e non avrà comunque diritto ad alcun rimborso anche nel caso in cui non intenda usufruire del Servizio sino alla cessazione degli effetti del Contratto. A conclusione dell’ultimo Bimestre di Servizio, epiCura interromperà la prestazione del Servizio e di tutte le attività che lo compongono. Il Servizio si esaurirà con la ricezione da parte del Cliente dell’ultima busta paga (relativa all’ultimo mese di lavoro del Badante che ricada interamente all’interno del Bimestre di Servizio), dell’ultimo modulo per il pagamento dei contributi previdenziali (relativi  alle sole buste paga elaborate) e con l’invio della CU, (relativa alle buste paga elaborate) secondo i termini di legge. 

epiCura si riserva di poter recedere unilateralmente dal Contratto nel caso in cui il Cliente non rispetti, anche solo in parte, quanto previsto all’Art. 2. Come in qualsiasi altro caso di recesso dal Servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10, al Cliente verrà addebitato un importo per l’espletamento delle pratiche burocratiche di chiusura, come descritto al successivo Art. 9.

Art. 9 – Spese amministrative

A conclusione definitiva del Contratto verrà addebitato al Cliente un importo pari ad €150,00 (centocinquanta) (IVA incl.) per l’espletamento delle pratiche burocratiche di chiusura, a prescindere dalla motivazione di chiusura del servizio stesso, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10. 

Art. 10 – Variazioni delle condizioni contrattuali

La Società si riserva il diritto di variare le condizioni del Contratto, dandone notizia al Cliente con un preavviso di 30 giorni rispetto all’entrata in vigore delle modifiche. Fermo restando il diritto di recesso del Cliente di cui all’Art. 8, nel caso che il recesso avvenga in seguito alla variazione delle condizioni contrattuali decisa dalla Società (e il Cliente ne dia notizia alla Società entro 15 giorni successivi alla data di invio della comunicazione delle variazioni contrattuali da parte della Società) l’importo di €150,00 (centocinquanta) (IVA incl.) per le spese di chiusura del Contratto non verrà addebitato al Cliente. 

Art. 11 - Protezione dei dati personali

Le parti garantiscono il rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, con particolare riguardo al Regolamento UE n. 679 del 2016. I dati personali raccolti durante lo svolgimento dell'incarico sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza. A tal fine, i trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, avendo la Società definito le proprie misure di sicurezza ed effettuato le relative analisi dei rischi. In presenza di una violazione di dati, ciascuna parte è tenuta a dare informazione alle autorità o alle persone interessate, nei casi e con le modalità previste dalle norme applicabili. In ogni caso, le parti si impegnano a collaborare per fornirsi adeguata assistenza reciproca, qualora le persone interessate presentino richieste per l’esercizio di diritti relativi ai dati raccolti durante lo svolgimento dell’incarico, fatti salvi i casi in cui ciò si riveli impossibile o implichi sforzi sproporzionati. Le parti si impegnano a garantirsi reciprocamente la lecita utilizzabilità dei predetti dati personali acquisiti e trattati per la conclusione ed esecuzione del rapporto e, in particolare, l'avvenuto adempimento degli obblighi di informativa e di raccolta del consenso, ove necessario, nei confronti degli interessati, nonché il riconoscimento a questi ultimi dei diritti previsti dalla normativa privacy applicabile, ovvero dagli art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679 del 2016 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, possibilità di proporre reclamo all’autorità competente).

Art. 12 – Foro competente

Il Contratto e qualsiasi controversia o reclamo (comprese le controversie o le rivendicazioni non contrattuali) derivanti da o in connessione con esso sono regolati e interpretati in conformità con la legge italiana, fermo restando che la legge del luogo di residenza o domicilio del Cliente potrà anche applicarsi in caso di disposizioni imperative maggiormente a favore del consumatore.

Le Parti riconoscono e concordano che per la risoluzione di qualsiasi controversia o reclamo (comprese le controversie o rivendicazioni non contrattuali) derivanti da o in connessione con il Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio del Cliente.